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Legge 180/50 Cessione del quinto
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La legge 180/50
e successive modifiche, sancisce
tutta la regolamentazione legata ai
finanziamenti tramite cessione del
quinto stipendio. Il decreto del 5
gennaio '50, offre la possibilità a
tutti i lavoratori dipendenti (e dal
2005 anche ai pensionati), di
accedere ad un finanziamento non
finalizzato con rata trattenuta
direttamente in busta paga dal
datore di lavoro che si fa garante
della restituzione del
finanziamento.
La rata massima che può essere
trattenuta è pari ad un quinto dello
stipendio netto.
Di seguito riportiamo il testi del
D.P.R. 180/1950 modificato e
integrato dalle L. 311/2005 e
80/2005
Decreto del presidente della
repubblica 5 gennaio 1950, n. 180
(G.U. n. 099 del 29/04/1950)
approvazione del testo unico delle
leggi concernenti il sequestro, il
pignoramento e la cessione degli
stipendi, salari e pensioni dei
dipendenti dalle pubbliche
amministrazioni. (pubblicato nel
supplemento ordinario alla gazzetta
ufficiale n. 99 del 29 aprile 1950)
Preambolo
Il presidente della repubblica visto
l'art. 4 del decreto legislativo
luogotenenziale 6 febbraio 1946, n.
103;
Visto il testo unico approvato con
regio decreto 5 giugno 1941, n. 874;
Visto il decreto legislativo
luogotenenziale 21 agosto 1945, n.
584;
Visti gli articoli 1 e 2 del decreto
legislativo luogotenenziale 6
febbraio 1946, n. 103;
Visto il decreto legislativo del
capo provvisorio dello stato 1/a
settembre 1947, n. 884;
Visto il decreto legislativo del
capo provvisorio dello stato 3
ottobre 1947, n. 1366;
Visto il decreto legislativo 21
gennaio 1948, n. 70;
Vista la legge 29 luglio 1949, n.
493;
Visto l'art. 87 della costituzione;
Udito il parere del consiglio di
stato;
Sentito il consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro per il
tesoro;
Decreta:
È approvato l'unito testo unico
delle leggi concernenti il
sequestro, il pignoramento e la
cessione degli stipendi, salari e
pensioni dei dipendenti dalle
pubbliche amministrazioni, composto
di 77 articoli e firmato dal
ministro per il tesoro.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello stato, sarà inserto
nella raccolta ufficiale delle leggi
e dei decreti della repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addì 5 gennaio 1950
Testo unico delle leggi concernenti
il sequestro, il pignoramento e la
cessione degli stipendi, salari e
pensioni dei dipendenti dalle
pubbliche amministrazioni.
Titolo I del sequestro, del
pignoramento e della cessione degli
stipendi, salari e pensioni
Art.1 (Insequestrabilità,
Impignorabilità E Incedibilità Di
Stipendi, Salari, Pensioni Ed Altri
Emolumenti).
Non possono essere sequestrati,
pignorati o ceduti, salve le
eccezioni stabilite nei seguenti
articoli ed in altre disposizioni di
legge (introdotto dalla Legge
80/2005), gli stipendi, i salari, le
paghe, le mercedi, gli assegni, le
gratificazioni, le pensioni, le
indennità, i sussidi ed i compensi
di qualsiasi specie che lo stato, le
province, i comuni, le istituzioni
pubbliche di assistenza e
beneficenza e qualsiasi altro ente
od istituto pubblico sottoposto a
tutela, od anche a sola vigilanza
dell'amministrazione pubblica
(comprese le aziende autonome per i
servizi pubblici municipalizzati) e
le imprese concessionarie di un
servizio pubblico di comunicazioni o
di trasporto, nonché le Aziende
private (aggiunta Legge Finanziaria
2005) corrispondono ai loro
impiegati, salariati e pensionati ed
a qualunque altra persona, per
effetto ed in conseguenza dell'opera
prestata nei servizi da essi
dipendenti.
Nel personale dipendente dallo stato
si comprende anche il personale
dipendente dal segretariato generale
della presidenza della repubblica e
dalle camere del parlamento.
Art. 2. (eccezioni alla
insequestrabilità e
all'impignorabilità).
Gli stipendi, i salari e le
retribuzioni equivalenti, nonché le
pensioni, le indennità che tengono
luogo di pensione e gli altri
assegni di quiescenza corrisposti
dallo stato e dagli altri enti,
aziende ed imprese indicati
nell'articolo 1, sono soggetti a
sequestro ed a pignoramento nei
seguenti limiti:
1) fino alla concorrenza di un terzo
valutato al netto di ritenute, per
causa di alimenti dovuti per legge;
2) fino alla concorrenza di un
quinto valutato al netto di
ritenute, per debiti verso lo stato
e verso gli altri enti, aziende ed
imprese da cui il debitore dipende,
derivanti dal rapporto d'impiego o
di lavoro;
3) fino alla concorrenza di un
quinto valutato al netto di
ritenute, per tributi dovuti allo
stato, alle province ed ai comuni,
facenti carico, fino dalla loro
origine, all'impiegato o salariato.
Il sequestro ed il pignoramento, per
il simultaneo concorso delle cause
indicate ai numeri 2, 3, non possono
colpire una quota maggiore del
quinto sopra indicato, e, quando
concorrano anche le cause di cui al
numero 1, non possono colpire una
quota maggiore della metà, valutata
al netto di ritenute, salve le
disposizioni del titolo v nel caso
di concorso anche di vincoli per
cessioni e delegazioni.
Art. 3. (esecuzioni di sequestri e
pignoramenti a carico Di dipendenti
statali).
Per gli impiegati e salariati delle
amministrazioni dello stato anche ad
ordinamento autonomo, il sequestro
ed il pignoramento di stipendi,
salari e retribuzioni equivalenti,
pensioni, indennità che tengono
luogo di pensione, ed altri assegni
di quiescenza si eseguono presso il
ministero del tesoro, ispettorato
generale per il credito ai
dipendenti dello stato, in persona
dell'ispettore generale capo
dell'ufficio.
Per il personale dipendente
dall'amministrazione delle ferrovie
dello stato il sequestro ed il
pignoramento si eseguono presso la
direzione generale delle ferrovie
dello stato in persona del direttore
generale.
Art. 4. (esecuzione di sequestri e
pignoramenti a carico Di dipendenti
da altre pubbliche amministrazioni).
Per gl'impiegati e salariati degli
enti, aziende ed imprese indicati
nell'art. 1, diversi dalle
amministrazioni dello stato, il
sequestro ed il pignoramento di
stipendi, salari e retribuzioni
equivalenti si eseguono presso
l'amministrazione dalla quale
gl'impiegati e salariati dipendono,
in persona di chi ne ha la legale
rappresentanza.
Per il personale medesimo, il
sequestro ed il pignoramento delle
pensioni, delle indennità che
tengono luogo di pensione e degli
altri assegni di quiescenza di
eseguono presso l'amministrazione
che conferisce tali assegni, in
persona del legale rappresentante.
Art. 5. (facoltà e limiti di
cessione di quote di stipendio e
salario).
Gli impiegati e salariati dipendenti
dello stato e dagli altri enti,
aziende ed imprese indicati
nell'art. 1 possono contrarre
prestiti da estinguersi con cessione
di quote dello stipendio o del
salario fino al quinto
dell'ammontare di tali emolumenti
valutato al netto di ritenute e per
periodi non superiori a dieci anni,
secondo le disposizioni stabilite
dai titoli II e III del presente
testo unico.
Gli appartenenti al ruolo
diplomatico e consolare e al ruolo
degli addetti commerciali all'estero
non hanno tale facoltà.
Per il personale dipendente dalle
camere del parlamento si osservano
le norme speciali stabilite dalle
camere stesse.
I pensionati pubblici e privati
possono contrarre con banche e
intermediari finanziari di cui
all’art. 106 del testo unico di cui
al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385 prestiti da estinguersi
con cessione di quote della pensione
fino al quinto della stessa,
valutato al netto delle ritenute
fiscali e per periodi non superiori
a dieci anni.
Possono essere cedute ai sensi del
precedente comma le pensioni o le
indennità che tengono luogo di
pensione corrisposte dallo Stato o
dai singoli enti, gli assegni
equivalenti a carico di speciali
casse di previdenza, le pensioni e
gli assegni di invalidità e
vecchiaia corrisposti dall’Istituto
Nazionale della previdenza sociale,
gli assegni vitalizi e i capitali a
carico di istituti e fondi in
dipendenza del rapporto di lavoro. I
prestiti devono avere la garanzia
dell’assicurazione sulla vita che ne
assicuri il recupero del residuo
credito in caso di decesso del
mutuatario. Apportato dalla (Legge
80/2005)
Titolo II della cessione degli
stipendi e dei salari degli
impiegati e salariati dello stato.
Art. 6. Requisiti necessari per
l'esercizio della facoltà di
cessione).
Gli impiegati civili e militari e i
salariati delle amministrazioni
dello stato anche ad ordinamento
autonomo possono contrarre prestiti,
ai sensi dell'art. 5, qualora siano
in attività di servizio, abbiano
stabilità nel rapporto di impiego o
di lavoro, siano provvisti di
stipendio o salario fisso e
continuativo ed abbiano diritto a
conseguire un qualsiasi trattamento
di quiescenza.
I prestiti possono essere contratti
per periodi di cinque o dieci anni,
salva l'applicazione degli articoli
13 e 23.
Art. 7. (periodo minimo di servizio
per l'esercizio della facoltà di
cessione).
La facoltà di contrarre prestiti di
cui al precedente articolo non può
essere esercitata da chi non abbia
compiuto quattro anni di servizio
effettivo nel rapporto di impiego o
di lavoro, valido al fini del
trattamento di quiescenza.
Il limite di quattro anni è ridotto
ad anni due per gli impiegati e
salariati ex combattenti della
guerra italo-austriaca 1915-1918, ai
quali sia stato riconosciuto il
diritto alla polizza di
assicurazione dei combattenti,
nonché per gli impiegati e salariati
ex combattenti della guerra 1940-43
e della guerra di liberazione e per
coloro che abbiano ottenuto il
riconoscimento della qualifica di
partigiano ai sensi del decreto
legislativo luogotenenziale 21
agosto 1945, n. 518.
Il limite di quattro anni è ridotto
a due anche per gli impiegati e
salariati che risultino invalidi,
mutilati o feriti di guerra oppure
decorati al valor militare.
Art. 8. (ufficiali e sottufficiali
che sono considerati impiegati
militari).
Si considerano impiegati militari ai
sensi dell'art. 6:
A) gli ufficiali in servizio
permanente effettivo delle varie
forze armate e dei corpi organizzati
militarmente a servizio dello stato.
Sono parificati agli ufficiali in
servizio permanente effettivo gli
ufficiali invalidi o mutilati
riassunti in servizio sedentario, ed
inoltre, quelli i quali, avendo
cessato di appartenere ai ruoli di
servizio permanente effettivo, siano
in posizioni speciali con
trattamento economico ragguagliato
allo stipendio e con diritto a
computare anche il periodo di durata
di tali posizioni nel servizio utile
per il futuro assegno di riposo;
b) i sottufficiali in servizio
continuativo delle forze armate e
dei corpi organizzati militarmente
di cui sopra, aventi grado non
inferiore a maresciallo ordinario o
parificato.
Art. 9. (personali speciali che
godono della facoltà di cessione).
Le disposizioni del presente titolo
si applicano anche al personale
dipendente dal segretariato generale
della presidenza della repubblica,
al personale speciale del consiglio
nazionale delle ricerche, al
personale dell'accademia nazionale
dei Lincei, a quello dell'istituto
centrale di statistica e degli
archivi notarili e ai segretari
comunali e provinciali che sono
equiparati a tutti gli effetti agli
impiegati dello stato.
Art. 10. (personale dipendente da
istituti di istruzione Costituiti in
enti autonomi).
Le disposizioni del presente titolo
si applicano, altresì, al personale
retribuito sui bilanci propri degli
istituti governativi di istruzione
superiore e di istruzione classica,
scientifica, magistrale, tecnica ed
artistica, costituiti in enti
autonomi, ove nei loro statuti o
regolamenti sia stabilito l'obbligo
di tutto il personale dipendente di
contribuire al fondo per il credito
ai dipendenti dello stato a norma
dell'art. 17 e tali enti effettuino
regolarmente i versamenti.
Art. 11. (regolazione della facoltà
di cessione Per il personale delle
ferrovie dello stato).
Per il personale dipendente dalla
amministrazione delle ferrovie dello
stato, la facoltà di contrarre
prestiti verso cessione di quote di
stipendio o salario è regolata dalle
leggi che lo riguardano.
Per quanto non è contemplato in
dette leggi si applicano le
disposizioni del presente titolo.
Art. 12. (del salario degli operai
dello stato ai fini della cessione).
Il salario degli operai dello stato
è considerato, ai fini dell'art. 6,
fisso e continuativo anche se
corrisposto per le sole giornate
lavorative o di effettiva
prestazione di opera.
La somma cedibile sui salari degli
operai dipendenti dallo stato è
ragguagliata al prodotto del salario
giornaliero che si percepisce al
tempo della domanda del prestito,
moltiplicato per il numero delle
giornate lavorative di un anno.
Art. 13. (personale assunto con
contratto a tempo determinato).
Sono ammessi a contrarre prestiti da
estinguersi con cessione di quote
dello stipendio o salario anche gli
impiegati e salariati assunti o
confermati in servizio con contratto
a tempo determinato, che abbiano
compiuto quattro anni di effettivo
servizio, o due anni nei casi
contemplati dal secondo o terzo
comma dell'art. 7, ed abbiano un
contratto di durata non inferiore a
tre anni, che assicuri ad essi il
diritto a un trattamento di
quiescenza od altro equivalente.
La cessione non può eccedere il
periodo di tempo che, a contare dal
momento dell'operazione, deve ancora
trascorrere per la scadenza del
contratto in corso.
Art. 14. (trattamenti di quiescenza
considerati ai fini della facoltà di
cessione).
Si considerano trattamenti di
quiescenza, a termini dell'art. 6,
le pensioni o indennità che tengono
luogo di pensione corrisposte dallo
stato o dai singoli enti dai quali
gli impiegati o salariati dipendono,
agli assegni equivalenti a carico di
speciali casse di previdenza; le
pensioni e gli assegni di invalidità
e vecchiaia corrisposti
dall'istituto nazionale della
previdenza sociale; gli assegni
vitalizi e i capitali a carico di
istituti di assicurazione, ai quali
i cedenti siano iscritti in
dipendenza del loro rapporto di
impiego o di lavoro.
Art. 15. (istituti ammessi a
concedere prestiti).
Sono ammessi a concedere prestiti
agli impiegati e salariati dello
stato ed ai personali di cui agli
articoli 9 e 10, verso cessione di
quote di stipendio o salario,
soltanto gli istituti di credito e
di previdenza costituiti fra
impiegati e salariati delle
pubbliche amministrazioni,
l'istituto nazionale delle
assicurazioni, le società di
assicurazioni legalmente esercenti
gli istituti e le società esercenti
il credito, escluse quelle
costituite in nome collettivo e in
accomandita semplice, le casse di
risparmio ed i monti di credito su
pegno.
Art. 16. (fondo per il credito ai
dipendenti dello stato e sue
funzioni).
È costituito presso il ministero del
tesoro il fondo per il credito ai
dipendenti dello stato amministrato,
con gestione speciale,
dall'ispettorato generale per il
credito ai dipendenti dello stato.
L'ispettore generale preposto
all'ispettorato ha la rappresentanza
legale del fondo.
Presso il detto ispettorato funziona
un apposito ufficio di ragioneria.
Il fondo è destinato:
1) a garantire gli istituti indicati
nell'art. 15 contro i rischi di
perdite per mutui accordati verso
cessione di quote di stipendio o
salario, per i quali
l'amministrazione del fondo abbia
prestato garanzia;
2) a concedere prestiti diretti,
verso cessione di quote di stipendio
o salario, agli impiegati e ai
salariati dello stato ed ai
personali di cui agli articoli 9 e
10, nei casi di accertate necessità
familiari, entro i limiti delle
disponibilità liquide di ciascun
esercizio.
I rischi delle operazioni di
prestito diretto fanno carico al
fondo.
Art. 17. (contributi a favore del
fondo).
Salvo quanto è disposto per i
segretari comunali nell'articolo
seguente, agli impiegati civili e
militari e ai salariati dello stato
e ai personali di cui agli articoli
9 e 10 è ritenuto ogni mese, a
favore del fondo per il credito ai
dipendenti dello stato, un
contributo di centesimi dieci per
ogni cento lire dello stipendio o
del salario lordo mensile.
I contributi sono rimborsabili
soltanto nel caso di errata
liquidazione.
L'azione per il rimborso si
prescrive in due anni a decorrere
dal primo del mese successivo a
quello in cui fu eseguita la
indebita ritenuta.
La restituzione avviene interessi.
Art. 18. (contributo dovuto per i
segretari comunali a favore del
fondo).
Per i segretari comunali i
contributi al fondo per il credito
ai dipendenti dello stato sono
stabiliti nella misura di centesimi
dodici per ogni cento lire dello
stipendio lordo.
Il contributo è dovuto da ciascun
comune sulla base dello stipendio
iniziale del grado di segretario
previsto dalla legge comunale e
provinciale in rapporto al numero
degli abitanti, anche quando il
segretario abbia grado diverso da
quello previsto in rapporto alla
popolazione, ovvero il comune sia
unito in consorzio con altri o si
avvalga dell'opera del segretario di
altro comune.
Il contributo è dovuto per l'intero
anno ed è indipendente dalla persona
del titolare, nonché dalle
circostanze che il titolare si trovi
in posizione di aspettativa o
disponibilità, senza stipendio o con
stipendio ridotto, ovvero il posto
sia vacante, od occupato da un
reggente o supplente con stipendio
ridotto. Il comune ha diritto di
rivalsa verso il segretario
comunale; ma rimane a carico del
comune il contributo o la parte del
contributo sullo stipendio o parte
dello stipendio non corrisposti per
vacanza del posto, disponibilità,
aspettativa o qualsiasi altro
motivo.
Valgono per i contributi del
presente articolo le disposizioni
contenute negli ultimi due commi
dell'articolo precedente.
Art. 19. (versamento dei contributi
al fondo).
I contributi a carico degli
impiegati civili e militari
retribuiti sul bilancio dello stato
sono versati dalle singole
amministrazioni centrali al fondo
per il credito ai dipendenti dello
stato, all'inizio dell'esercizio
finanziario, in ragione dei quattro
quinti del loro importo globale
calcolato sugli stanziamenti di
bilancio per stipendi.
La residua parte è calcolata e
versata in base agli stipendi
effettivamente pagati, secondo le
risultanze del bilancio consuntivo
della spesa.
Per i salariati dello stato e per i
personali di cui agli articoli 9 e
10, eccettuati i segretari comunali,
i contributi debbono essere versati
a semestri posticipati nei primi
cinque giorni di gennaio e luglio.
Art. 20. (riscossione dei contributi
concernenti i segretari comunali).
Per la riscossione dei contributi
concernenti i segretari comunali
l'ispettorato generale per il
credito ai dipendenti dello stato
emette, entro l'aprile di ogni anno,
un ruolo generale collettivo per
l'anno solare in corso, a carico dei
comuni di ogni provincia. Il ruolo è
reso esecutivo dal prefetto e
trasmesso all'ufficio provinciale
del tesoro per la riscossione presso
la sezione di tesoreria provinciale.
Contemporaneamente è trasmesso a
ciascun comune un estratto del
ruolo, con l'indicazione del
contributo a suo carico; il comune
deve versarne l'importo in unica
soluzione nel mese di giugno.
Per la riscossione dei contributi
non iscritti nei ruoli generali
possono essere emessi, in ogni
tempo, ruoli suppletivi il cui
importo deve essere versato dai
comuni debitori entro il mese
successivo a quello della
notificazione dell'estratto del
ruolo.
Art. 21. (dei contratti di prestito
stipulati con istituti autorizzati
con garanzia del fondo).
I prestiti verso cessione di quote
di stipendio o salario concessi
dagli istituti di cui all'art. 15
debbono risultare da contratti per
iscritto, tra gli impiegati e
salariati e gli enti mutuanti,
stipulati con le modalità e nelle
forme indicate dal regolamento, i
contratti si perfezionano col
provvedimento dell'ispettorato
generale per il credito ai
dipendenti dello stato che approva
il contratto e concede la garanzia.
La garanzia ha effetto, rispetto al
cessionario, dal giorno della
somministrazione del mutuo, purchè
tale somministrazione sia eseguita
in data posteriore alla prestazione
della garanzia, osservato quanto
prescritto dal penultimo comma
dell'articolo seguente.
Art. 22. (comitato amministrativo e
suoi compiti - somministrazione dei
prestiti diretti).
La concessione dei prestiti sul
fondo per il credito ai dipendenti
dello stato è deliberata da un
comitato amministrativo presieduto
dal sottosegretario di stato per il
tesoro e costituito dal capo
dell'ispettorato generale per il
credito ai dipendenti dello stato,
vice presidente, e da sette membri
effettivi e sette supplenti
nominati, per ogni biennio, con
decreto del ministro per il tesoro,
e cioè:
1) due membri effettivi e due
supplenti in rappresentanza dei
dipendenti statali, da designarsi
dalla presidenza del consiglio dei
ministri sino a quando non potranno
essere designati da associazioni
regolarmente riconosciute:
2) uno effettivo ed uno supplente in
rappresentanza e su designazione
dell'ente nazionale di previdenza e
di assistenza per i dipendenti
statali;
3) quattro membri effettivi e
quattro supplenti in rappresentanza,
rispettivamente, della direzione
generale degli affari generali e
personale del ministero del tesoro,
della ragioneria generale dello
stato, dell'ispettorato generale per
il credito ai dipendenti dello stato
e della direzione generale della
cassa depositi e prestiti. Dopo la
estinzione del debito di cui al
primo comma dell'art. 75, il membro
in rappresentanza della cassa
depositi e prestiti cesserà di far
parte del comitato.
L'ispettorato generale per il
credito ai dipendenti dello stato
designa, per ogni biennio, un
segretario effettivo e uno supplente
di grado non inferiore al 9/a di
gruppo a.
Spetta inoltre al comitato:
A) proporre le somme da stanziarsi
per ogni esercizio finanziario nello
stato di previsione della spesa del
ministero del tesoro;
B) approvare il rendiconto generale
alla fine di ogni esercizio
finanziario;
C) proporre le eventuali
modificazioni del tasso di interesse
di cui all'art. 26, nonché della
misura del premio compensativo dei
rischi e del concorso nelle spese di
amministrazione di cui all'art. 27;
D) determinare per ogni esercizio
finanziario le somme destinate alle
spese amministrative impreviste,
erogabili con ordinativi sul c/c
infruttifero di cui all'articolo 50;
E) deliberare sui fitti dei locali
disponibili dell'edificio di
proprietà del fondo per il credito
ai dipendenti dello stato, sentito
l'ufficio tecnico erariale;
F) deliberare sulle forme di
investimento, a breve termine, di
fondi disponibili.
Il comitato delibera a maggioranza
di voti; in caso di parità prevale
il voto del presidente.
Le deliberazioni del comitato, in
materia di concessione di prestiti,
sono insindacabili nel merito.
La somministrazione del prestito
deve essere fatta personalmente al
mutuatario o a chi ne abbia la
rappresentanza per legge.
In caso di morte del mutuatario
prima che la somministrazione sia
eseguita, la concessione si ha come
non avvenuta.
Art. 23. (casi di limitazione della
durata dei prestiti).
L'impiegato o il salariato cui
manchino, per conseguire il diritto
al collocamento a riposo, a norma
delle disposizioni in vigore, meno
di dieci anni, non può contrarre un
prestito superiore alla cessione di
tante quote mensili quanti siano i
mesi necessari per il conseguimento
del diritto al collocamento a
riposo.
Gli ufficiali invalidi o mutilati di
guerra, riassunti in servizio
sedentario, possono contrarre
prestiti in misura non superiore
alla cessione di tante quote mensili
quanti siano i mesi necessari per il
raggiungimento dello speciale limite
di età per il loro collocamento a
riposo.
Per gli ufficiali nelle posizioni
speciali, di cui all'articolo 8 , i
prestiti non possono essere
superiori alla cessione di tante
quote mensili quanti siano i mesi
che mancano per la fine della
posizione speciale.
Art. 24. (indicazioni di coloro che
non possono contrarre prestiti).
Non possono ottenere prestiti:
A) coloro che non comprovino, nei
modi stabili dal regolamento, di
avere sana costituzione fisica;
B) gli impiegati che abbiano
compiuto il sessantacinquesimo anno
di età o che lo compiano entro il
mese successivo a quello in cui il
prestito dovrebbe concedersi, e i
salariati che abbiano compiuto, o
compiano nello anzidetto termine,
sessanta anni di età, se uomini e
cinquantacinque, se donne;
C) coloro che siano ancora soggetti
agli obblighi di leva;
D) coloro che non siano in attività
di servizio. La esclusione per
questo motivo non si applica agli
ufficiali che si trovino nelle
posizioni speciali indicate
nell'art. 8.
Art. 25. (casi di revocabilità della
concessione dei prestiti e della
garanzia).
Fino a che non sia avvenuta la
somministrazione del mutuo,
l'amministrazione del fondo per il
credito ai dipendenti dello stato,
venendo in qualunque modo a
conoscenza che esisteva o è
sopravvenuto alcuno dei motivi che
avrebbero potuto determinare, ai
sensi degli articoli 23 e 24, la
limitazione o il diniego della
concessione del prestito diretto o
della garanzia, può revocare la
concessione del prestito diretto o
della garanzia.
Art. 26. (interessi e inizio
dell'ammortamento dei prestiti).
Gli interessi sono liquidati con il
metodo a scalare al tasso del 4,50
per cento, modificabile, in seguito
a conforme richiesta del comitato
amministrativo, di cui all'art. 22,
con decreto del presidente della
repubblica, da emanare su proposta
del ministro del tesoro e sentito il
consiglio dei ministri. Gli
interessi sono trattenuti in
anticipo all'atto della
somministrazione del prestito.
L'estinzione di ciascun prestito ha
inizio dal primo giorno del mese
immediatamente successivo a quello
in cui il prestito è somministrato;
agli effetti del calcolo degli
interessi, si considera iniziata dal
primo giorno del terzo mese.
Art. 27. (ritenute per spese di
amministrazione e premio rischi).
Sull'importo lordo complessivo di
ciascun prestito, concesso o
garantito, si trattengono in
anticipo a favore del fondo:
A) una somma calcolata in ragione di
l.0,50 per cento per spese di
amministrazione, modificabile, nei
modi e con le forme di cui
all'articolo precedente, con decreto
del presidente della repubblica;
B) un premio compensativo dei rischi
dell'operazione pari al 2 per cento
per i prestiti estinguibili fino a
cinque anni ed al 4 per cento per i
prestiti estinguibili oltre il
quinquennio, salva nuova
determinazione da adottarsi con
decreto del presidente della
repubblica, nei modi e con le forme
di cui alla lettera a).
Art. 28. (modificazione dei prestiti
alle amministrazioni e suoi
effetti).
L'ispettorato generale per il
credito ai dipendenti dello stato dà
comunicazione, a mezzo di lettera
raccomandata, alle amministrazioni
dalle quali dipendono i mutuatari,
dei mutui da estinguersi con
cessione di quote di stipendio o
salario, concessi dal fondo per il
credito ai dipendenti dello stato o
dagli altri istituti.
Le cessioni di quote di stipendio o
salario hanno effetto, rispetto a
dette amministrazioni, a decorrere
dal primo del mese successivo a
quello in cui ha avuto luogo la
comunicazione.
Tale comunicazione vale come
intimazione della cessione al
debitore ceduto, ai sensi del codice
civile.
Art. 29. (versamento delle quote
trattenute per cessione).
Le quote di stipendio o salario
trattenute per cessione debbono
essere versate all'istituto
cessionario entro il mese successivo
a quello cui si riferiscono.
Qualora i cedenti siano retribuiti
con ruoli di spese fisse sul
bilancio dello stato e cessionario
sia il fondo per il credito ai
dipendenti dello stato, dette quote
sono versate in una sola volta per
ciascun esercizio finanziario, nel
mese di gennaio, salvo rimborso da
parte del fondo delle quote o parti
di quote che in seguito risultassero
non dovute.
Art. 30. (ritenute e versamenti
delle quote cedute dai segretari
comunali - azioni per mancato
versamento).
I comuni hanno l'obbligo di
trattenere mensilmente la quota di
stipendio ceduta dai segretari
comunali e di versarla all'ente
cessionario nel mese successivo a
quello cui la quota si riferisce.
Qualora il versamento non sia stato
effettuato per mancato pagamento
dello stipendio, l'ente cessionario
può richiedere al prefetto di
promuovere i provvedimenti di cui
gli articoli 242 e 243 del testo
unico della legge comunale e
provinciale, approvato con regio
decreto 3 marzo 1934, n. 383.
Qualora il versamento non sia stato
effettuato per omissione dei
provvedimenti necessari alla
esecuzione della cessione l'ente
cessionario può esperire azioni
tanto contro il comune, quanto
contro il segretario comunale e il
sindaco, responsabili in proprio e
solidalmente.
Art. 31. (procedimento coattivo a
carico dei comuni per somme dovute
al fondo).
Se il comune non esegue il pagamento
delle somme dovute al fondo per il
credito ai dipendenti dello stato
nei termini di cui ai precedenti
articoli 20 e 30, l'esattore delle
imposte dirette, dietro ordine
dell'intendenza di finanza, deve
ritenere l'ammontare sulla prima
rata bimestrale della sovrimposta
comunale o, quando questa non sia
disponibile per deleghe od impegni
legali preesistenti e prevalenti,
sulla prima rata degli altri
proventi comunali dei quali sia
affidata la riscossione
all'esattore. Le somme ritenute
devono essere versate immediatamente
al fondo creditore.
In mancanza di fondi in cassa,
l'esattore deve anticipare le somme
necessarie percependone, a carico
del comune, l'interesse in misura
uguale al tasso ufficiale di sconto.
Se l'esattore non esegue l'ordine di
ritenuta o ritarda il versamento, si
procede contro di lui a termini
delle disposizioni relative alla
riscossione delle imposte dirette,
per mezzo della intendenza di
finanza.
Le indennità di mora a carico
dell'esattore vanno a beneficio del
fondo.
Se l'esattoria delle imposte dirette
è sprovvista di titolare, oppure
l'esattore non ha in riscossione
rendite o proventi del comune liberi
da vincoli e in misura sufficiente,
l'intendenza di finanza dispone che
sulle somme dovute dal comune sia
liquidato l'interesse di mora al
saggio legale dal giorno della
scadenza a quello del pagamento.
Art. 32. (rischi che assume il fondo
con la garanzia - conseguenti
obblighi e diritti).
Con la prestazione della garanzia di
cui al n. 1 dell'art. 16 il fondo
per il credito ai dipendenti dello
stato assume i seguenti rischi:
A) morte del cedente prima che sia
estinta la cessione;
B) cessazione del cedente dal
servizio per qualunque causa, senza
diritto a pensione, indennità od
altro assegno di quiescenza, oppure
con diritto ad assegno insufficiente
al normale ammortamento del
prestito;
C) riduzione dello stipendio o
salario del cedente per effetto
della quale non sia più consentita
la ritenuta della intera quota
ceduta.
Il fondo ha facoltà di adempiere
l'obbligo della garanzia
corrispondendo mensilmente la quota
o parte di quota di stipendio o
salario ceduta, per la quale sia
venuta a mancare la possibilità di
trattenuta ovvero riscattando la
cessione con l'abbuono degli
interessi in più percetti dal
cessionario.
Il fondo, nel rivalersi verso il
cedente delle somme pagate per conto
di lui, liquida a proprio favore gli
interessi a scalare sulle somme
stesse al saggio originario del
contratto di mutuo fino alla
scadenza del contratto ed al saggio
legale civile dopo tale scadenza.
Nel caso di cui alla lettera c) il
fondo ricupera le somme pagate per
conto del cedente, cogli interessi,
mediante il corrispondente
prolungamento della ritenuta mensile
sullo stipendio o salario, salva la
facoltà di cui all'art. 45.
Art. 33. (limiti per gli obblighi
delle garanzie prestate dal fondo).
Gli obblighi della garanzie prestate
dal fondo per il credito ai
dipendenti dello stato sono
contenuti nei limiti del patrimonio
del fondo stesso.
Art. 34. (esclusione di ogni
garanzia diversa da quella del
fondo). ABROGATO dalla Legge
Finanziaria n. 311/2005
Le cessioni di quote di stipendio o
salario contemplate nel presente
titolo non possono avere altra
garanzia che quella del fondo per il
credito ai dipendenti dello stato.
Ogni diversa garanzia, sotto
qualsiasi forma anche assicurativa,
è nulla, sia nei rapporti con le
amministrazioni dalle quali i
cedenti dipendono, che nei rapporti
delle stesse parti contraenti.
Art. 35. (riduzioni di stipendi o di
salari gravati da cessione).
Qualora lo stipendio o salario
gravato di cessione subisca una
riduzione non superiore al terzo, la
trattenuta continua ad essere
effettuata nella misura stabilita.
Ove la riduzione sia superiore al
terzo, la trattenuta non può
eccedere il quinto dello stipendio o
salario. In tal caso la differenza
con i relativi interessi è
ricuperata dal fondo per il credito
ai dipendenti dello stato, mediante
corrispondente prolungamento della
ritenuta mensile, salva la facoltà
di cui all'art. 45.
Art. 36. (trattamento ai fini degli
interessi delle quote scadute e non
versate).
Ogni quota o parte di quota mensile
di stipendio o salario ceduta, che
per qualsiasi motivo non sia
rilasciata dal debitore alla data
della scadenza, produce interesse a
favore dell'ente cessionario, allo
stesso saggio al quale fu accordato
il mutuo.
Il fondo per il credito ai
dipendenti dello stato non
corrisponde interessi sulle quote o
parti di quote cedute che, per
effetto della prestata garanzia,
debba versare all'istituto
cessionario.
Il fondo, qualora riscatti la
cessione, corrisponde al cessionario
gli interessi al saggio indicato nel
primo comma, a decorrere dal giorno
successivo alla data in cui si è
verificato il fatto che ha
determinato il riscatto, sempre che
il cessionario faccia pervenire
all'amministrazione del fondo la
denuncia del mancato pagamento,
entro novanta giorni da quella data.
In caso diverso gli interessi sono
corrisposti a decorrere dal giorno
successivo a quello del ricevimento
della denuncia.
Art. 37. (rivalsa da parte del fondo
per errori od omissioni).
Il fondo per il credito ai
dipendenti dello stato ha facoltà di
rivalersi, mediante ritenute sullo
stipendio o salario, anche oltre il
limite del quinto e fino al massimo
di un terzo, di ogni suo credito
derivante da errori od omissioni
verificatisi nella concessione o
garanzia di prestiti o nel corso dei
relativi ammortamenti.
In ogni caso, la ritenuta di cui al
precedente comma, sommata alla quota
ceduta, non può eccedere la metà
dello stipendio o salario.
Art. 38. (estinzione anticipata di
cessione).
Quando siano trascorsi almeno due
anni dall'inizio di una cessione
stipulata per un quinquennio od
almeno quattro anni dall'inizio di
una cessione stipulata per un
decennio, il cedente ha facoltà di
estinguerla mediante versamento
dell'intero debito residuo.
In tal caso, sull'importo di
ciascuna quota mensile di stipendio
o salario non ancora scaduta, il
cessionario è tenuto a scontare
l'interesse pel tempo in cui è
anticipato il rispettivo pagamento,
calcolando lo sconto allo stesso
saggio al quale fu accordato il
mutuo.
Nello stesso caso il fondo per il
credito ai dipendenti dello stato è
tenuto a restituire una quota del
premio di garanzia riscosso a norma
della lettera b) dell'art. 27, in
relazione all'entità della somma
pagata in anticipo e al periodo di
abbreviazione della garanzia.
Agli effetti dello sconto degli
interessi e del premio di garanzia,
il versamento a saldo si considera
in ogni caso come avvenuto alla fine
del mese in cui viene effettuato.
Art. 39. (rinnovo di cessione).
È vietato di contrarre una nuova
cessione prima che siano trascorsi
almeno due anni dall'inizio della
cessione stipulata per un
quinquennio o almeno quattro anni
dall'inizio della cessione stipulata
per un decennio, salvo che sia stata
consentita l'estinzione anticipata
della precedente cessione, nel qual
caso può esserne contratta una nuova
purchè sia trascorso almeno un anno
dall'anticipata estinzione.
Qualora la precedente cessione non
sia estinta, può esserne stipulata
una nuova dopo la scadenza dei
termini previsti nel precedente
comma con lo stesso o con altro
istituto, nei limiti di somma e di
durata stabiliti negli articoli 5, 6
e 23, ed a condizione che il
ricavato della nuova cessione sia
destinato, sino a concorrente
quantità, all'estinzione della
cessione in corso.
Anche prima che siano trascorsi due
anni dall'inizio di una cessione
quinquennale, può essere contratta
la cessione decennale, quando questa
si faccia per la prima volta, fermo
restando l'obbligo di estinguere la
precedente cessione.
Art. 40. (effetti di una nuova
cessione in rapporto alla
precedente).
In caso di nuova cessione, al primo
cessionario è dovuta la restituzione
della somma capitale ancora non
rimborsata oltre gli interessi
pattuiti e maturati fino a tutto il
mese nel quale si effettua la
restituzione, nonostante qualunque
patto in contrario.
Il fondo per il credito ai
dipendenti dello stato restituisce
la quota del premio di garanzia a
norma del terzo comma dell'art. 38.
Il mutuante deve pagare al primo
cessionario il residuo suo credito
contemporaneamente al pagamento al
mutuatario del ricavato netto del
nuovo mutuo.
L'obbligo della garanzia da parte
del fondo e l'obbligo
dell'amministrazione di versare le
quote di ammortamento del prestito
sono subordinati alla condizione che
l'istituto mutuante adempia
all'estinzione della precedente
cessione.
Art. 41. (obblighi degli istituti
mutuanti verso il fondo)
Gli istituti autorizzati a concedere
prestiti, alla fine di ogni mese e,
in ogni caso, non oltre sessanta
giorni dalla data della concessione
della garanzia devono versare al
fondo per il credito ai dipendenti
dello stato le ritenute eseguite a
norma dell'art. 27 sull'importo dei
mutui da essi concessi e garantiti
dal fondo. In caso d'inadempimento,
l'obbligo della garanzia da parte
del fondo e l'obbligo
dell'amministrazione di versare le
quote di ammortamento del prestito
rimangono sospesi.
Art. 42. (nullità di atti aventi per
oggetto l'importo dei prestiti
inefficacia di atti riguardanti
quote cedute).
Sono nulli di pieno diritto i
sequestri, i pignoramenti e le
cessioni aventi per oggetto
l'importo del prestito che il
mutuante corrisponde all'impiegato o
salariato, verso cessione di quote
di stipendi o salario.
Sono nulle del pari le procure e le
delegazioni a riscuotere in
qualsiasi forma rilasciate
dall'impiegato o salariato per la
riscossione dell'importo del mutuo.
Sono inefficaci, rispetto allo stato
ed agli altri enti dai quali i
cedenti dipendono, i sequestri, i
pignoramenti e le alienazioni delle
quote di stipendio o di salario
cedute.
Art. 43. (estensibilità
dell'efficacia delle cessioni sui
trattamenti di quiescenza).
Nel caso di cessazione dal servizio
prima che sia estinta la cessione,
l'efficacia di questa si estende di
diritto sulla pensione o altro
assegno continuativo equivalente,
che al cedente venga liquidato in
conseguenza della cessazione stessa,
dalla amministrazione dalla quale
dipendeva o da istituti di
previdenza o di assicurazione ai
quali fosse iscritto per effetto del
rapporto di impiego o di lavoro, in
base a disposizioni di leggi
generali o speciali, di regolamenti
organici o di contratto.
La quota da trattenere non può
eccedere il quinto della pensione o
assegno continuativo.
Qualora la cessazione dal servizio,
anziché ad una pensione o altro
assegno continuativo equivalente dia
diritto ad una somma una volta
tanto, a titolo di indennità o di
capitale assicurato, a carico
dell'amministrazione o di un
istituto di previdenza o di
assicurazione, tale somma è ritenuta
fino alla concorrenza dell'intero
residuo debito per cessione.
Ove la ritenuta di cui al precedente
comma estingua il mutuo
anticipatamente, sono dovuti al
debitore gli sconti contemplati
nell'art. 38.
Art. 44. (perseguibilità di somme
dovute una volta tanto oltre gli
assegni di quiescenza).
Quando l'impiegato o salariato
all'atto della cessazione dal
servizio, oltre alla pensione od
altro assegno continuativo
equivalente, abbia diritto, a
qualsiasi titolo, a percepire una
somma una volta tanto
dall'amministrazione dalla quale
dipende, l'ispettorato generale per
il credito ai dipendenti dello stato
può stabilire che tale somma sia
ritenuta, in tutto o in parte, a
scomputo del debito per cessione.
Art. 45. (procedimenti coattivi -
casi di eccezione).
Quando, per cessazione o
interruzione del servizio o per
qualsiasi altra causa,
l'ammortamento di un prestito non
può essere eseguito nelle condizioni
prestabilite, il fondo per il
credito ai dipendenti dello stato
che abbia concesso il prestito
direttamente o lo abbia riscattato
da altri istituti, può ricuperare il
suo credito, ove non possa
provvedervi con i mezzi di cui agli
articoli 43 e 44 o con il
prolungamento delle ritenute ai
sensi dell'art. 35, con privilegio
sugli emolumenti comunque spettanti
al debitore, anche se dichiarati
insequestrabili, impignorabili od
incedibili da leggi speciali, salva
la facoltà di procedere sugli altri
beni del debitore.
Il fondo si avvale della procedura
coattiva, stabilita per la
riscossione delle entrate
patrimoniali dello stato e degli
enti pubblici.
Non si possono perseguire in nessun
caso le indennità di buona uscita
conferite dall'ente nazionale di
previdenza e di assistenza per i
dipendenti statali, nonché i
concorsi e sussidi per assistenza
sanitaria ad impiegati e salariati
dello stato.
Art. 46. (estinzione di obbligazione
verso il fondo per decesso del
debitore).
La morte dell'impiegato o salariato
debitore estingue ogni obbligazione
verso il fondo per il credito ai
dipendenti dello stato.
Art. 47. (agevolazioni fiscali).
I documenti che si producono per
ottenere prestiti verso cessione di
quote di stipendio o di salario e
gli atti di notificazione delle
cessioni sono esenti dalle tasse di
bollo.
Le concessioni di mutui fatte dal
fondo per il credito ai dipendenti
dello stato sono esenti dalla tassa
di bollo e dalla formalità della
registrazione. I redditi del fondo
mutuante sono esenti da ogni
imposta.
I contratti di mutuo stipulati con
gli istituti indicati nell'art. 15
sono esenti dalla tassa di bollo, ma
sono soggetti alla tassa di registro
con l'aliquota speciale stabilita
dall'art. 42, tabella allegato b),
regio decreto 30 dicembre 1923, n.
3269, e successive modificazioni.
Le quietanze estintive dei mutui
concessi dagli istituti indicati
nell'art. 15 sono soggette alla
tassa di bollo e sono registrate con
tassa da liquidarsi limitatamente
alla somma per la quale si rilascia
il documento.
Art. 48. (patrimonio del fondo -
rendiconto - controllo della corte
dei conti).
Il patrimonio del fondo per il
credito ai dipendenti dello stato è
costituito:
A) dai crediti per le somme
investite nella concessione di
prestiti diretti o nei rimborsi e
riscatti di cui all'art. 32;
B) dal valore dell'immobile adibito
a sede dei servizi del fondo e da
quello dei beni mobili che ne
costituiscono l'arredamento;
C) da titoli di stato o garantiti
dallo stato;
D) dal fondo di cassa risultante
dalle disponibilità dei conti
correnti di cui all'art. 50.
I risultati della gestione
patrimoniale sono riassunti in
apposito rendiconto, da allegarsi al
bilancio consuntivo del ministero
del tesoro.
Il controllo della corte dei conti
sui provvedimenti concernenti le
entrate in favore e i pagamenti a
carico del fondo ha luogo in sede di
consuntivo.
Art. 49. (contributi e rimborsi
dovuti dal fondo al tesoro).
Il fondo per il credito ai
dipendenti dello stato versa al
tesoro dello stato, a titolo di
contributi, distinte somme da
determinarsi annualmente con la
legge di bilancio per:
A) stipendi al personale di ruolo;
B) spese di stampati e di
cancelleria;
C) spese di manutenzione,
illuminazione, riscaldamento,
pulizia, provvista d'acqua e di
energia elettrica ai locali sede
della gestione del fondo.
Lo stesso fondo deve rimborsare
integralmente al tesoro le somme
erogate per spese di liti, per il
funzionamento del comitato di cui
all'art. 22 e di eventuali
commissioni, per indennità di
viaggio e di soggiorno, o per
missioni inerenti all'accertamento e
alla riscossione di somme dovute al
fondo, per premio giornaliero di
presenza, per compensi di lavoro
straordinario e per compensi
speciali relativi a particolari
esigenze di servizio a favore del
personale, per retribuzione al
personale avventizio e per altre
spese di amministrazione. Nel
bilancio della spesa del ministero
del tesoro sono iscritti appositi
capitoli, sui quali vengono eseguiti
i pagamenti per le suddette spese.
Nel bilancio dell'entrata dello
stato è iscritto uno speciale
capitolo con stanziamento
corrispondente al complesso di detti
capitoli del bilancio della spesa,
al quale il fondo deve versare il
complesso dei contributi e rimborsi
suddetti.
Art. 50. (conti correnti del fondo
con il tesoro).
È istituito un conto corrente
infruttifero presso la tesoreria
centrale, intestato al fondo per il
credito ai dipendenti dello stato,
al quale affluiscono i versamenti
dovuti al fondo per contributi,
premi compensativi dei rischi, quote
di ammortamento di prestiti e per
qualsiasi altro titolo. Dallo stesso
conto corrente sono prelevate le
somme occorrenti per
somministrazioni di prestiti
concessi, riscatti di prestiti
garantiti, concorsi e rimborsi e per
ogni altro titolo.
È istituito presso il tesoro un
conto corrente fruttifero intestato
al fondo per il credito ai
dipendenti dello stato, al quale
sono versate le somme eccedenti le
necessità correnti. Detto conto
corrente frutta interesse pari alla
media del saggio dei buoni ordinari
del tesoro.
Titolo III della cessione degli
stipendi e salari dei dipendenti
dello Stato non garantiti dal fondo,
degli impiegati e dei salariati non
dipendenti dello stato e dei
dipendenti di soggetti privati
(Rubrica così sostituita dalla Legge
Finanziaria del 2005 n. 311)
Art. 51. (facoltà dei non dipendenti
dello stato di contrarre prestiti).
Gli impiegati e salariati delle
amministrazioni indicate nell'art. 1
e non contemplati nel titolo II,
possono contrarre prestiti alle
condizioni e per la durata stabilite
nell'art. 6.
Art. 52. (impiegati e salariati a
tempo indeterminato o con contratti
collettivi di lavoro).
Gli impiegati e salariati delle
amministrazioni indicate nel
precedente articolo, assunti in
servizio a tempo indeterminato a
norma della legge sul contratto
d'impiego privato od in base a
contratti collettivi di lavoro,
possono fare cessioni di quote di
stipendio o di salario non superiore
al quinto per il periodo di cinque o
di dieci anni per un periodo non
superiore ai dieci anni (modifica
introdotta dalla L. 89/2005), quando
siano addetti a servizi di carattere
permanente, siano provvisti di
stipendio o salario fisso e
continuativo. ed abbiano compiuto,
nel caso di cessione quinquennale,
almeno cinque anni e, nel caso di
cessione decennale, almeno dieci
anni di servizio utile per
l'indennità di anzianità. (Soppresso
dalla Legge 80/2005).
Nei confronti dei medesimi impiegati
e salariati assunti in servizio a
tempo determinato, la cessione del
quinto dello stipendio o del salario
non può eccedere il periodo di tempo
che, al momento dell’operazione,
deve ancora trascorrere per la
scadenza del contratto in essere.
Alla cessione de trattamento di fine
rapporto posta in essere dai
soggetti di cui al presente comma
non si applica il limite del
quinto..
I titolari dei rapporti di lavoro di
cui all’art. 409, numero 3) del
codice di procedura civile con gli
enti e le amministrazioni di cui
all’art. 1, primo comma, del
presente Testo Unico, di durata non
inferiore ai dodici mesi, possono
cedere un quinto del loro compenso,
valutato al netto delle ritenute
fiscali, purchè questo abbia
carattere certo e continuativo. La
cessione non può ecceder il periodo
di tempo che, al momento
dell’operazione,deve ancora
trascorrer per la scadenza del
contratto in essere. I compensi
corrisposti a tali soggetti sono
sequestrabili e pignorabili nei
limiti di cui all’art. 545 del
codice di procedura civile.(Commi
introdotti dalla L. 80/2005)
Art. 53. (istituti autorizzati a
concedere prestiti).
Sono autorizzati a concedere
prestiti agli impiegati ed ai
salariati di cui al presente titolo
soltanto gli istituti indicati
nell'art. 15.
Art. 54. (garanzia
dell'assicurazione o altre
malleverie).
Le cessioni di quote di stipendio o
di salario consentite a norma DEL
TITOLO II e del presente titolo
(Legge finanziaria 311/2005) devono
avere la garanzia dell'assicurazione
sulla vita e contro i rischi di
impiego od altre malleverie che ne
assicurino il ricupero nei casi in
cui per cessazione o riduzione di
stipendio o salario o per
liquidazione di un trattamento di
quiescenza insufficiente non sia
possibile la continuazione
dell'ammortamento o il ricupero del
residuo credito.
Non è consentito prestare garanzia
in favore del cedente mediante
cessione, da parte di altro
impiegato o salariato di pubblica
amministrazione, di una quota del
proprio stipendio o salario.
Gli istituti autorizzati a concedere
prestiti ai sensi del presente
titolo non possono assumere in
proprio i rischi di morte o di
impiego dei cedenti, ad eccezione
dell'istituto nazionale della
assicurazioni e delle società di
assicurazione.
Art. 55. (applicabilità di
disposizioni del titolo II -
estensione degli effetti della
cessione nei casi di cessazione dal
servizio - eccezioni).
Per le operazioni di prestiti verso
cessione di quote di stipendio o
salario contemplate nel presente
titolo, quando non sia diversamente
disposto dal titolo stesso, si
osservano, in quanto siano
applicabili, le norme contenute
negli articoli 7, 13 (Soppresso
dalla legge 80/2005), 14, 23, 24, 29
primo comma, 35 primo comma, 38
primo e secondo comma, 39, 40 primo
e terzo comma, 42, 43 e 47 commi
primo, terzo e quarto, sostituendosi
all'amministrazione dello stato
quella alle cui dipendenze l'
impiegato o salariato cedente presta
servizio.
Alla cessazione dal servizio, la
cessione di quote di stipendio o
salario in corso di estinzione
estende i suoi effetti, a termini
del penultimo comma dell'art. 43,
anche sulle indennità che siano
dovute agli impiegati o ai salariati
indicati nell'art. 52, in base alla
legge sul contratto di impiego
privato o ai contratti di impiego di
lavoro.
Per gli impiegati e salariati degli
enti, imprese ed aziende sottoposti
alla disciplina di cui al regio
decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5,
convertito nella legge 2 ottobre
1942, n. 1251, gli obblighi del
_fondo per le indennità agli
impiegati_ previsti dagli articoli 1
e seguenti di detto decreto-legge
sono regolati, nei confronti degli
istituti autorizzati a concedere
prestiti, dall'art. 14 del decreto
stesso.
Non (soppresso dalla L. 80/2005) Si
possono perseguire le indennità
premio di servizio conferite ai
propri iscritti dall'istituto
nazionale per l'assistenza dei
dipendenti degli enti locali
Istituto nazionale di previdenza per
i dipendenti dell’Amministrazione
pubblica (Sostituito dalla L.
80/2005). Lo stesso divieto vale per
Non si possono perseguire
(sostituito dalla L. 80/2005) i
concorsi e sussidi per assistenza
sanitaria con feriti agli impiegati
o salariati di cui al presente
titolo.
Art. 56. (applicabilità di
disposizioni a personali di istituti
di istruzione).
Le disposizioni del presente titolo
si applicano al personale degli
istituti di istruzione contemplati
nell'articolo 10, quando detti
istituti non abbiano assunta la
obbligazione di far contribuire
tutto il personale al fondo per il
credito ai dipendenti dello stato.
Art. 57. (disposizioni estensibili
ai ferrovieri e agli operai dello
stato non aventi assegni fissi e
continuativi).
Le norme di cui agli articoli 51,
52, 54 e 55 sono estese, in quanto
applicabili, ai ferrovieri
dipendenti dallo stato ed agli
operai dello stato che non godono di
un assegno fisso e continuativo,
purché la cessione sia fatta a
società mutue cooperative di credito
o di consumo costituite nella
rispettiva categoria.
Titolo IV della delega a pagare,
sopra stipendi, salari e pensioni,
le pigioni e le quote di prezzo di
alloggi popolari ed economici,
nonché le quote per sottoscrizione a
prestiti nazionali.
Art. 58. (facoltà e limiti delle
deleghe).
Gli impiegati e salariati e i
pensionati delle pubbliche
amministrazioni indicate nell'art. 1
hanno facoltà di rilasciare delega,
fino alla metà dello stipendio o
salario o della pensione, per il
pagamento delle quote del prezzo o
della pigione afferenti ad alloggi
popolari od economici costruiti
dagli enti o dalle società di cui
agli articoli 16 e 22 del testo
unico delle disposizioni sulla
edilizia popolare ed economica
approvato con regio decreto 28
aprile 1938, n. 1165.
La delegazione sullo stipendio o
salario si riversa sulla pensione
fino ad estinzione del debito.
La delegazione può essere fatta a
favore degli istituti finanziatori e
degli enti o società mutuanti,
nonché degli istituti di
assicurazione per il pagamento dei
premi quando con la polizza si sia
ottenuto un mutuo destinato al
pagamento del prezzo dell'alloggio.
Art. 59. (notificazione delle
deleghe).
Le deleghe di cui al precedente
articolo rilasciate da impiegati e
salariati o pensionati delle
amministrazioni dello stato anche ad
ordinamento autonomo sono notificate
all'ispettorato generale per il
credito ai dipendenti dello stato,
in persona dell'ispettore generale
capo dell'ufficio, che ne dà
comunicazione alle amministrazioni
interessate, con le occorrenti
istruzioni per la osservanza della
legge.
Le deleghe rilasciate dai dipendenti
dell'amministrazione delle ferrovie
dello stato sono notificate
all'amministrazione medesima, nella
persona del direttore generale.
Le deleghe rilasciate da dipendenti
di altre amministrazioni od imprese
pubbliche sono notificate ai capi
delle amministrazioni od imprese
medesime.
Art. 60. (ritenute per delega su
stipendi, salari e pensioni -
notificazione ).
Il ministero dei lavori pubblici per
le case economiche costruite dal
ministero stesso o dalla cessata
unione edilizia nazionale nei paesi
colpiti da terremoti e non cedute ai
comuni, le amministrazioni dello
stato civili e militari per le case
concesse ad uso di alloggio ai
propri dipendenti, l'amministrazione
delle ferrovie dello stato e
l'amministrazione delle poste e dei
telegrafi per le case di loro
proprietà, l'istituto nazionale per
le case degli impiegati dello stato
per la gestione propria e per quella
del cessato istituto romano
cooperativo per le case degli
impiegati dello stato in Roma,
quando gli alloggi sono ceduti in
proprietà, dati in affitto, concessi
in uso ad impiegati, salariati o
pensionati, riscuotono le quote del
prezzo, le pigioni ed i canoni d'uso
mediante ritenuta sugli stipendi,
salari o pensioni, fino alla metà di
tali emolumenti.
L'amministrazione creditrice delle
quote del prezzo o pigioni o canoni
d'uso notifica l'importo delle
ritenute da eseguirsi mensilmente
sugli stipendi, salari o pensioni,
agli uffici ai quali compete
ordinare il pagamento di tali
assegni statali e qualora si tratti
di impiegati, salariati o pensionati
statali, ne dà notizia anche
all'ispettorato generale per il
credito ai dipendenti dello stato.
Art. 61. (autorizzazione alla cassa
depositi e prestiti a promuovere,
per morosità, ritenute d'ufficio).
Quando i soci di società cooperative
per la costruzione e l'acquisto di
case popolari od economiche
finanziate dalla cassa depositi e
prestiti si rendono morosi nel
versamento delle mensilità di
ammortamento dei mutui, delle quote
di manutenzione dei fabbricati e
dell'importo dovuto per spese
generali, la cassa è autorizzata a
promuovere, con semplice richiesta
alle singole amministrazioni, la
ritenuta di ufficio sugli stipendi,
salari, pensioni, assegni nonché
sugli eventuali compensi o indennità
straordinarie di qualunque specie.
La ritenuta concorre con eventuali
precedenti vincoli e può superare la
metà degli emolumenti suindicati.
Qualora l'assegnatario si sia reso
moroso per due o più volte nel
pagamento di quote di ammortamento e
relativi accessori, la ritenuta può
essere praticata in modo
continuativo.
Quando si tratta d'impiegati,
salariati o pensionati dello stato,
la cassa depositi e prestiti dà
comunicazione all'ispettorato
generale per il credito ai
dipendenti dello stato, della
richiesta di ritenute rivolta alle
singole amministrazioni.
Art. 62. (facoltà delle
amministrazioni di cui all'art. 60 a
promuovere ritenute per morosità).
Le amministrazioni indicate
nell'art. 60 possono procedere a
carico dei debitori a norma
dell'art. 61 quando, per qualsiasi
ragione, non sia possibile
effettuare le ritenute o lo sia in
modo insufficiente ed in tutti i
casi di morosità.
Le stesse norme si applicano anche
alle cooperative mutuatarie
dell'amministrazione delle ferrovie
dello stato e alle cooperative di
ferrovieri che, già finanziate da
istituti di credito, ottengano in
aggiunta altri mutui
dall'amministrazione delle ferrovie
dello stato.
Questa, in caso di morosità degli
assegnatari degli alloggi, è
autorizzata ad avvalersi delle
disposizioni predette anche per il
ricupero delle somme, non escluse le
quote arretrate, spettanti agli
istituti mutuanti.
Art. 63. (effetti della riduzione
dell'emolumento sulle ritenute per
delega).
La quota di stipendio, salario, o
pensione delegata per pigione o
prezzo di case popolari od
economiche continua ad essere
trattenuta nella misura stabilita
anche nel caso di riduzione
dell'emolumento, sempre che questa
non ecceda il terzo dell'emolumento
stesso.
In caso diverso la quota delegata è
trattenuta fino al limite della metà
dello stipendio, salario o pensione
ridotti, salva all'ente creditore
ogni azione su altri beni del
debitore, per il ricupero delle
parti di quote non percette.
Nei casi contemplati dagli articoli
61 e 62 la trattenuta continua ad
essere operata nella misura
stabilita, qualunque riduzione abbia
subito l'emolumento.
Art. 64. (inefficacia di atti su
quote delegate o soggette a
ritenute).
Sono inefficaci, rispetto allo stato
e agli altri enti debitori degli
stipendi o salari e delle pensioni,
i sequestri, i pignoramenti e le
alienazioni delle quote di detti
assegni delegate o soggette a
ritenuta per pagamento di prezzo,
pigione o canone d'uso degli alloggi
di cui al presente titolo.
Art. 65. (deleghe per sottoscrizione
rateale a prestiti nazionali).
Gli impiegati civili e militari
delle amministrazioni statali, anche
ad ordinamento autonomo, ed i
pensionati dello stato hanno facoltà
di rilasciare, a favore degli
istituti di credito di diritto
pubblico e delle banche d'interesse
nazionale, per il pagamento delle
somme dovute in dipendenza di
sottoscrizione rateale ai prestiti
nazionali promossa dagli enti
suddetti, delega per quote mensili
uguali di stipendio o di pensione,
entro il limite del quinto, valutato
al netto delle ritenute, per un
periodo non eccedente un anno.
Art. 66. (agevolazioni fiscali e
modalità per le deleghe di cui al
precedente articolo).
La delegazione rilasciata
dall'impiegato o dal pensionato è
esente da tassa di bollo e dalla
registrazione e deve essere
trasmessa in duplice esemplare ed in
copia all'ufficio ordinatore del
pagamento dello stipendio o della
pensione, il quale provvede alla
trattenuta e al pagamento, a favore
dell'istituto di credito, della rata
delegata o della parte che non
eccede il quinto, valutata al netto
delle ritenute, dello stipendio o
della pensione.
Accettata la delegazione per la
quota intera o ridotta, l'ufficio
ordinatore trasmette un esemplare
della medesima all'istituto
interessato, e altro esemplare
all'amministrazione centrale
competente per la emissione del
prescritto ruolo di variazione.
Titolo V del concorso di vincoli
sugli stipendi, salari e pensioni
Art. 67. (singolo atto per ogni
cessione e a favore di un solo
istituto).
In uno stesso atto non può essere
stipulata la cessione di quote di
stipendio o di salario se non da
parte di un solo cedente in favore
di un solo istituto cessionario.
Art. 68. (limiti nella coesistenza
di sequestri o pignoramenti e
cessioni).
Quando preesistono sequestri o
pignoramenti, la cessione, fermo
restando il limite di cui al primo
comma dell'art. 5, non può essere
fatta se non limitatamente alla
differenza tra i due quinti dello
stipendio o salario valutati al
netto delle ritenute e la quota
colpita da sequestri o pignoramenti.
Qualora i sequestri o i pignoramenti
abbiano luogo dopo una cessione
perfezionata e debitamente
notificata, non si può sequestrare o
pignorare se non la differenza fra
la metà dello stipendio o salario
valutati al netto di ritenute e la
quota ceduta, fermi restando i
limiti di cui all'art. 2.
Art. 69. (limiti nella coesistenza
di sequestri o pignoramenti e
delegazioni).
Quando preesistano sequestri o
pignoramenti, la delegazione sullo
stipendio, salario o pensione a
norma dell'art. 58 e la ritenuta a
norma dell'art. 60 sono consentite
soltanto sulla differenza fra la
metà dello stipendio, salario o
pensione valutati al netto di
ritenute e le somme precedentemente
vincolate.
La limitazione di cui al precedente
comma non si applica alle ritenute
disposte a norma degli articoli 61 e
62.
Quando preesista delegazione o
ritenuta, i sequestri e i
pignoramenti non possono colpire se
non l'eventuale differenza fra la
metà dello stipendio, salario o
pensione valutati al netto di
ritenute e l'importo della
delegazione o ritenuta.
Art. 70. (limiti nel caso di
concorso di cessione e delegazione.)
Nel caso di concorso di cessione e
delegazione, non può superarsi il
limite della metà dello stipendio o
salario se non quando
l'amministrazione dalla quale
l'impiegato o il salariato dipende
ne riconosca la necessità e dia il
suo assenso.
Per i pensionati l'assenso è dato
dall'amministrazione alla quale fa
carico la pensione.
Disposizioni generali e transitorie
Art. 71. (crediti dello stato per
responsabilità amministrative e
contabili).
Nulla è rinnovato alle disposizioni
vigenti relative al ricupero dei
crediti dello stato derivanti da
responsabilità amministrative o
contabili dei suoi dipendenti ovvero
da indebita corresponsione di
assegni ai dipendenti stessi.
Art. 72. (personale daziario di
cessate gestioni statali).
Le disposizioni del titolo II si
applicano anche al personale
daziario passato dalle cessate
gestioni statali di Roma, Napoli,
Palermo e Venezia ai comuni
suindicati, fino a che detto
personale rimanga alle dipendenze
degli enti medesimi, addetto al
servizio delle imposte di consumo.
Art. 73. (personale
dell'amministrazione dell'ex casa
reale).
Le disposizioni del titolo II e dei
titoli IV e V del presente testo
unico si applicano al personale
dell'ex casa reale amministrato dal
segretariato generale della
presidenza della repubblica.
Art. 74. (rimborsabilità di
contributi rilasciati a favore del
fondo).
Gli impiegati e salariati che, alla
data di entrata in vigore del regio
decreto-legge 5 settembre 1938,
numero 1556, avevano raggiunto i 65
anni di età se impiegati, 60 se
salariati e 55 anni se salariate,
hanno diritto di ottenere, all'atto
della cessazione dal servizio, il
rimborso senza interessi dei
contributi rilasciati a favore del
fondo per il credito ai dipendenti
dello stato, sempre che durante la
loro carriera non abbiano contratto
alcuna cessione di quote di
stipendio o salario.
Nel caso che l'impiegato o salariato
cessi dal servizio per causa di
morte il diritto al rimborso spetta
agli eredi.
L'azione per il rimborso si
prescrive in due anni dalla data di
cessazione dal servizio.
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